1. Gli impianti di trasmissione radiotelevisiva esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati alle norme previste dalla medesima legge.
2. Al fine di cui al comma 1, entro due mesi dalla data di approvazione dei piani di localizzazione di cui all'articolo 7, i gestori degli impianti di trasmissione radiotelevisiva già installati devono richiedere il permesso di costruire di cui all'articolo 8 ai comuni competenti. Ove gli impianti in questione non risultino conformi alla disciplina dettata dal citato articolo 8 per il rilascio del permesso di costruire, i gestori sono tenuti a presentare un piano di delocalizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione provvisoria per l'esercizio degli impianti per il tempo necessario per la conclusione del procedimento. In tale caso, è attribuita priorità nel rilascio del permesso di costruire ai gestori di impianti già esistenti da delocalizzare rispetto alle istanze di localizzazione di nuovi impianti e il procedimento deve comunque essere concluso nel termine di un mese dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i documenti richiesti.
3. In tutti gli altri casi di non conformità degli impianti alla presente legge, i gestori sono tenuti a presentare ai comuni territorialmente competenti piani di adeguamento con l'indicazione delle modalità e dei tempi di intervento.