Art. 9.
(Impianti di trasmissione radiotelevisiva esistenti).

      1. Gli impianti di trasmissione radiotelevisiva esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati alle norme previste dalla medesima legge.
      2. Al fine di cui al comma 1, entro due mesi dalla data di approvazione dei piani di localizzazione di cui all'articolo 7, i gestori degli impianti di trasmissione radiotelevisiva già installati devono richiedere il permesso di costruire di cui all'articolo 8 ai comuni competenti. Ove gli impianti in questione non risultino conformi alla disciplina dettata dal citato articolo 8 per il rilascio del permesso di costruire, i gestori sono tenuti a presentare un piano di delocalizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione provvisoria per l'esercizio degli impianti per il tempo necessario per la conclusione del procedimento. In tale caso, è attribuita priorità nel rilascio del permesso di costruire ai gestori di impianti già esistenti da delocalizzare rispetto alle istanze di localizzazione di nuovi impianti e il procedimento deve comunque essere concluso nel termine di un mese dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i documenti richiesti.
      3. In tutti gli altri casi di non conformità degli impianti alla presente legge, i gestori sono tenuti a presentare ai comuni territorialmente competenti piani di adeguamento con l'indicazione delle modalità e dei tempi di intervento.

 

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      4. I piani di adeguamento e i piani di delocalizzazione di cui al presente articolo sono approvati dal comune, sentita la provincia e acquisiti previamente i pareri obbligatori e vincolanti dell'ARPA, dell'ISPESL e della ASL competente per territorio.
      5. Il gestore è tenuto a dare comunicazione al comune dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla legge nel termine di un mese dalla data della loro realizzazione. In ogni caso, gli interventi di adeguamento e di delocalizzazione devono essere completati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. In tutti i casi di non adeguamento o comunque di inottemperanza alle indicazioni e alle prescrizioni del comune di cui all'articolo 8 e al presente articolo, il sindaco, previa diffida ad adempiere entro un mese, ordina la sospensione dell'attività per un periodo da due a sei mesi. Nel caso di ulteriore inadempienza, ordina la revoca del permesso di costruire.